Ortona : mascherine all’aperto obbligatorie dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Nelle vie e nelle piazze del Comune di Ortona obbligo di mascherine all’aperto, da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022

03/12/2021
Attualità
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Anche a Ortona diventano obbligatorie le mascherine all’aperto . Il sindaco ha firmato l’ordinanza che dispone “dalle ore 00.01 di sabato 04.12.2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022 nelle vie e piazze del Comune di Ortona l’OBBLIGO di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie”

Aumenta l’indice di diffusione del Coronavirus (COVID 19), se ne registra un aumento a livello regionale e nazionale , aumentano i contagi per cui si rende necessario adottare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

“restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore a sei anni;

b) le persone con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le

persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. “

L’inosservanza dell’obbligo di mascherina , comporterà “ la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00. “

 

 

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Il testo dell’ ORDINANZA SINDACALE n. 248 del 03/12/2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus (COVID 19) registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi ed è necessario adottare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica stabilendo l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione personale nelle vie e piazze del Comune di Ortona durante tutta la giornata senza limitazioni delle fasce orarie;

ATTESO che è prevedibile che durante il periodo natalizio all’aperto si possa verificare un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie e piazze del Comune di Ortona ;

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio dottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, quali l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO altresì che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del d.P.C.M. del 2 marzo 2021;

RICHIAMATO il d.P.C.M. del 2 marzo 2021 ai sensi del quale restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore a sei anni; b) le persone con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività

VISTI:

-la Circolare del Ministero dell’Interno n. 555.OP.0001991.2017.1 del 07.06.2017;

-il Decreto Legislativo 267.2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

-la Legge 833.1978 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

-il D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 recante

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

-il D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132 cd. “Decreto

sicurezza”;

-il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante “Approvazione del TULPS”;

-il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo

unico 18 giugno. 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”;

-la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm. Ii.;

-il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e

ss. mm. ii. recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”

-il d.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19”;

-il Decreto legge 23 luglio 2021 n.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”

-l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

-il Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172;

-il vigente regolamento di Polizia Locale;

ORDINA

- dalle ore 00.01 di sabato 04.12.2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022 nelle vie e piazze del

Comune di Ortona l’OBBLIGO di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

- restano esentati, ai sensi del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione

delle vie respiratorie:

a)i bambini di età inferiore a sei anni;

b)le persone con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono

comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo ;

c)i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle

vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19.2020 convertito nella Legge n.

35.2020, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00.

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19.2020 convertito nella Legge n. 35.2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla

contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241.1990 la presente ordinanza è impugnabile, in

alternativa:

1.mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo entro i termini previsti dal d.Lgs. 2 luglio

2010 n. 104 recante “Codice del presso amministrativo”

2.mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo

Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento;

La presente ordinanza ha efficacia dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e verrà pubblicata all’Albo

Pretorio e sul sito internet del Comune di Ortona all’indirizzo: https://www.comuneortona.ch.it

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