Nei giorni scorsi, 5 luglio 2015, il parcheggio davanti un noto hotel sul mare di Ortona si presentava come una mini-discarica di rifiuti abbandonati.
Dando uno sguardo al Testo Unico Ambientale, l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 dispone il divieto di abbandono dei rifiuti, più precisamente: «L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee».
La violazione del divieto prevede l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 255 del Testo Unico Ambientale) variabili da un minimo di € 300 a un massimo di € 6.000 (in caso di rifiuti pericolosi). Vi è inoltre l’obbligo della rimozione dei rifiuti abbandonati e del ripristino dello stato dei luoghi; se non si rispetta tale obbligo, la sanzione è di tipo penale.
Al di là delle condizioni sanzionatorie, i comportamenti scorretti in materia di abbandono dei rifiuti ricadono inevitabilmente su tutta la comunità traducendosi in maggiori costi derivanti dalle operazioni di rimozione e risanamento ambientale. Inoltre, l'impatto ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti pericolosi può compromettere in maniera anche irreversibile l'ambiente circostante che tutti noi siamo tenuti a salvaguardare.
Dunque, per causa dell’inciviltà di qualche individuo, oltre al fatto che la città sarebbe visibilmente sporca, tutta la popolazione si ritrova a fronteggiare un'ulteriore spesa non necessaria per via della rimozione dei rifiuti che sono stati illecitamente abbandonati.